I commi 125 e seguenti dell‘art. 1 della Legge 4 agosto 2017, n. 124 prevedono l‘obbligo per le associazioni, le fondazioni e le onlus, che intrattengono rapporti economici con enti pubblici, di pubblicare sui propri siti i dati dei contributi e delle sovvenzioni ricevuti dagli stessi sui propri siti internet entro il 28.2. dell‘anno successivo.
Il termine per la pubblicazione dei contributi o sovvenzioni nella misura superiore a 10.000 euro ottenuti da enti pubblici nell’anno 2021 é il 1° luglio 2022.
Non si applicano le sanzioni, se i contributi ottenuti nell'anno 2021 vengono pubblicati entro l.1.1.2023 (art. 3 - septies).
Per i contributi ottenuti nell'anno 2020 si applicano invece le sanzioni, se la pubblicazione non avviene entro l'1.7.2022.